I Dirigenti Precari della Sanità del Veneto salvati in zona Cesarini…
I dirigenti precari per il momento non sono “licenziabili”, almeno per altri 3 anni. Questo quanto deciso in Regione Veneto nell’ultimo Consiglio prima della sospensione dei lavori per le prossime elezioni amministrative del 28-29 marzo 2010. E questo grazie alla forte presa di posizione e alle pressioni esercitate dal Comitato Dirigenti Precari della Sanità del Veneto, che ha coinvolto i Comuni di Padova, Rovigo e di Treviso e la Provincia di Padova, nella richiesta alla Regione di attivarsi in favore dei dirigenti precari i cui contratti sono scaduti il 31 dicembre 2009 e fino a ieri non più ulteriormente rinnovabili oltre i tre anni, secondo la normativa nazionale.
L’obiettivo dei Dirigenti Precari resta sempre quello di combattere l’apartheid in cui essi sono relegati rispetto ai loro colleghi dipendenti.
D’altra parte questa ulteriore legge regionale conferma che le Aziende Sanitarie hanno necessità dei circa 500 dirigenti (medici, veterinari, farmacisti, biologi, psicologi) che operano nelle nostre strutture sanitarie, mantenendo il loro grado di eccellenza.
E’ indecoroso e vergognoso che a fronte di tale necessità, si ricorra allo sfruttamento dei precari, soprattutto negli Enti Pubblici.
Per il momento i dirigenti precari tirano un sospiro di sollievo…ma chiedono che in questi tre anni si facciano concorsi pubblici ricorrendo all’Area delle Eccezioni, come indicato dalla stessa Corte Costituzionale che aveva bocciato la Legge Regionale che prevedeva la loro assunzione in modo illegittimo.
Ecco il testo della Legge:
1. La disciplina di cui all’articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il triennio 2010-2012.”.
Art. 37 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:
a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell’anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:
a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall’Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;
b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all’estero;
c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l’amministrazione regionale;
d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;
e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;
f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”).
5. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.